Assenze
Docenti e Ata a Tempo Indeterminato
MALATTIA
Comunicare al Dirigente Scolastico l’assenza entro l’inizio delle lezioni. Il certificato medico viene trasmesso dal medico curante all’Inps.
Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nell’ultimo triennio.
Per i primi 9 mesi di malattia nel triennio spetta l’intera retribuzione fissa mensile compresa la retribuzione professionale per i docenti ed il compenso individuale accessorio per il personale ATA.
Per i successivi 3 mesi il trattamento si riduce al 90% e per i restanti 6 mesi al 50%.
Per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia lo stipendio è ridotto di ogni emolumento diverso dal trattamento economico fondamentale e di ogni trattamento economico accessorio; la riduzione non si applica per le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o a causa di servizio e per gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
Per le visite specialistiche l’assenza è giustificata mediante attestazione redatta dal medico della struttura anche privata.La visita fiscale è di competenza esclusiva dell’Inps; il dipendente deve essere reperibile dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di ogni giorno compresi i giorni non lavorativi e i festivi.
FERIE
Richiesta al Dirigente Scolastico per i docenti; al DSGA personale ATA. Nell’anno spettano 32 giorni lavorativi da fruire per i docenti e il personale educativo durante la sospensione delle lezioni. Durante il resto dell’anno il personale docente ed educativo può usufruire di 6 giorni sostituito con altro personale in servizio.
Per i neoassunti, per i primi tre anni, 30 giorni.
FESTIVITÀ SOPPRESSE
Richiesta al Dirigente Scolastico per i docenti; al DSGA personale ATA. Spettano 4 giorni lavorativi da fruire, per i docenti e il personale educativo nei periodi in cui non si svolge attività didattica.
DIRITTO ALLO STUDIO
Il personale interessato presenta domanda all’Amministrazione che redige apposite graduatorie; gli aventi diritto nel periodo 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno possono chiedere di volta in volta i permessi al dirigente scolastico, certificando la frequenza entro il termine dell’anno solare. La misura massima è di 150 ore annue.
ASPETTATIVA
L’aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni e non utile ai fini giuridici ed economici, è stata estesa anche a motivi di studio e di ricerca. La durata massima è di un anno continuativo.
DOTTORATO DI RICERCA
Si ha diritto alla concessione di un congedo straordinario della durata del corso da frequentare.
MATERNITÀ
- I 2 mesi precedenti la data presunta del parto
- I 3 mesi dopo il parto
È possibile chiedere di lavorare fino a 1 mese dalla data presunta del parto, prolungando a 4 mesi il periodo successivo.
Entro il primo anno di vita del bambino è possibile chiedere la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro per allattamento; 2 ore al giorno con orario di servizio di 6 ore o superiore; 1 ora con orario di servizio inferiore a 6 ore.
Fino al compimento dei 12 anni del figlio entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, hanno diritto, anche contemporaneamente, all’astensione dal lavoro per periodi continuativi o frazionati nella seguente misura:
6 mesi individualmente;
10 mesi da parte di entrambi i genitori o dell’unico genitore.
Per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro senza limiti di tempo.
Fra i 3 e gli 8 anni del bambino 5 giorni all’anno non retribuiti. In caso di adozione o affidamento di minore con età compresa tra 6 e 12 anni l’astensione può essere fruita nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia.
Nei primi 3 anni di vita del bambino per ciascun anno i primi 30 giorni di assenza sono retribuiti per intero.
CURE PER INVALIDI
I lavoratori invalidi civili con riduzione riconosciuta superiore al 50% possono fruire di 30 giorni all’anno per cure. Alla domanda va allegata la documentazione rilasciata dalla struttura pubblica; il periodo è escluso dal computo delle assenze per malattia.
ASSENZE PER DISABILE GRAVE
permessi di 3 giorni al mese possono essere accordati ad un unico lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Il lavoratore che usufruisce dei permessi che risiede oltre i 150 Km dalla residenza del familiare assistito ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento della residenza dell’assistito.
Il congedo straordinario della durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa spetta:
- ai due genitori, anche adottivi, in maniera alternativa;
- al coniuge convivente;
- a uno dei figli conviventi, in caso di mancanza o di patologie invalidanti del padre e della madre anche se adottivi;
- a uno dei fratelli o sorelle conviventi;I
- al parente o affine entro il terzo grado convivente.
PERMESSI RETRIBUITI
Il personale della scuola ha diritto a
- 8 giorni nell’anno scolastico per concorsi o esami comprensivi di quelli per il viaggio;
- 3 giorni per lutto, anche non continuativi, in seguito alla perdita del coniuge , di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
- 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali documentati anche con autocertificazione. Per gli stessi motivi è possibile usufruire di 6 giorni di ferie nel coros delle attività didattiche senza vincolo di sostituzione.
- 15 giorni di congedo matrimoniale fruibili da una settimana prima della celebrazione fino ai due mesi successivi.
I permessi sono retribuiti e concessi a prescindere dei motivi facendo riferimento solo all’adeguatezza della documentazione prodotta.
PERMESSI BREVI
Al personale docente anche a tempo determinato possono essere concessi per particolari esigenze personali brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero. Entro due mesi lavorativi è fatto obbligo di recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Ai docenti e ai dirigenti scolastici spetta, dopo il superamento del periodo di prova, un’aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico fruibile, non in modo frazionato, ogni 10 anni.
Docenti e Ata a Tempo Determinato
MALATTIA
Il supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto, fin dal primo anno di servizio, alla conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi nel triennio. In ciascun anno la retribuzione sarà intera per il primo mese e nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il supplente ha diritto alla conservazione del posto senza assegni con interruzione della maturazione dell’anzianità di servizio.
Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie ha diritto ad un periodo massimo di assenza per malattia di 30 giorni per anno scolastico con retribuzione al 50% e maturazione dell’anzianità di servizio.
FERIE
Il supplente matura il diritto alle ferie proporzionalmente ai giorni di servizio prestati nel corso dell’anno scolastico da godere, su richiesta, durante il periodo di sospensione delle lezioni.
ASPETTATIVA
L’aspettativa spetta, alle stesse condizioni, anche al personale a tempo determinato e può essere richiesta limitatamente alla durata del rapporto di lavoro.
PERMESSI
Al personale a tempo determinato possono essere concessi:
- 8 giorni di permesso per anno scolastico, non retribuiti, per partecipare a concorsi o esami compresi i giorni per il viaggio;
- 6 giorni massimo per motivi personali o familiari autocertificati.
MATERNITÀ
Il personale in congedo per maternità o in interdizione non può assumere servizio in caso di chiamata per stipula di un nuovo contratto e non può proseguire la prestazione lavorativa se il periodo di astensione inizia nel corso del contratto.
Alla scadenza del rapporto di lavoro spetterà per il restante periodo di congedo una indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita.
La lavoratrice che abbia cessato l’ultimo periodo di servizio entro i 60 giorni che precedono il congedo per maternità ha diritto ad una indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione.
La scheda sulle assenze è stata curata da Paolo D’Italia