LEGGE 104
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N.104
Che cos'è la legge 104
La legge 104 è la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili il cui scopo, in estrema sintesi, è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e della socializzazione e integrazione. La legge si rivolge alla persona disabile, ossia alla persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ne riduce le capacità di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare uno svantaggio sociale e di emarginazione.
La legge, inoltre, si applica
- ai famigliari delle persone disabili
- agli stranieri, apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Chi accerta l'handicap
L’accertamento dell’handicap, degli interventi necessari e della capacità complessiva residua sono effettuati dall’unità sanitaria locale mediante commissioni mediche.
Permessi retribuiti
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire alternativamente di:
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
- prolungamento del congedo parentale;
- riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di:
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
- prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il 2° grado e i parenti/ affini entro il 3° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
Il congedo straordinario per assistenza
I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2014 pari ad Euro 47.351,12).
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, co 5, D.lgs. 151/2001).
In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio” del congedo straordinario.
Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.
Il congedo straordinario non può essere richiesto:
- durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.
Referente unico (dlgs n.119/2011)
I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. In altre parole, nell’ambito familiare, un solo parente può richiedere i permessi.
Come si fa richiesta per ottenere la 104
La prima cosa da fare per richiedere il verbale di Legge 104 con handicap grave, per il familiare che si assiste, è il certificato introduttivo rilasciato dal medico di base contenente l’anamnesi. Il medico procederà direttamente all’invio telematico all’INPS. Poi, rilascia il numero di protocollo dell’effettivo invio al richiedente.
La seconda fase è quella di inviare domanda di Legge 104 all’INPS, inserendo all’interno della domanda il numero di protocollo rilasciato dal medico di base.
L’INPS riceve l’istanza e convoca a visita di controllo il familiare richiedente. La visita di controllo sarà effettuata da una commissione medica dell’ASL.
La domanda di Legge 104 può essere inoltrata direttamente dal sito INPS tramite le credenziali di accesso (SPID, CNS o CIE). È possibile inviare la domanda tramite il contact center INPS e INAIL al numero 803 164. Infine, è possibile rivolgersi ad un patronato che gratuitamente procederà ad inviare la pratica.
Dopo la visita, la commissione medica può richiedere altri accertamenti se la diagnosi non è chiara. Infine, rilascia il verbale attestante l’handicap del soggetto richiedente.
Per accedere alle varie agevolazioni il verbale deve contenere l’handicap grave ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3.
La scheda sulla legge 104 è stata curata da Paolo D’Italia