Assenze per Maternità

Art 12 del CCNL

Congedo per maternità (Docenti e Ata a tempo indeterminato e determinato)

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

L’art. 16, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 151/2001 prevede che è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto per la flessibilità del congedo di maternità. La lavoratrice che aspetta un bambino ha diritto a 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro. In genere, l’astensione si suddivide nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi successivi alla nascita, salvo la scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1 mese +4 mesi) della lavoratrice.

Quale documentazione presentare alla scuola

L’art. 21 del D. Lgs n. 151/2001 dispone che: “Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione”.

Bisogna presentare in segreteria il certificato medico, con l’indicazione della data presunta del parto, prima dell’inizio del congedo di maternità. Nel caso dei dipendenti della scuola l’indennità di maternità non viene erogata dall’INPS, per cui la madre lavoratrice deve consegnare il certificato esclusivamente alla scuola presso cui presta servizio. In caso di contratto a tempo determinato, questo, essendo a termine, scadrà anche se si è in maternità, fermo restando il diritto di chiedere l’indennità di disoccupazione al termine della maternità obbligatoria.

Dopo il parto

L’art. 21 del D. Lgs n. 151/2001 dispone che: “La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” Non c’è alcun adempimento da ottemperare nei confronti dell’INPS.

 

Gravidanza a rischio

Interdizione per complicanze della gravidanza (art. 17 del d.lgs 151/2001)

Per ottenere l’interdizione per complicanze della gestazione bisogna presentare domanda al Dirigente della scuola allegando la ricevuta rilasciata dall’ASL. Per ottenere questa ricevuta è necessario presentare alla ASL stessa il certificato del proprio ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e le complicanze della gestazione. L’Asl rilascia una ricevuta in duplice copia, delle quali una va consegnata a scuola. Nel caso in cui il ginecologo sia privato, non lavori per un ente pubblico, la Asl deve disporre entro 7 giorni l’accertamento di quanto dichiarato. Se l’accertamento non avviene entro la scadenza dei sette giorni la domanda viene considerata accolta.

 

Interruzione della gravidanza (art. 19 del d.lgs 151/2001)

Se l’interruzione della gravidanza avviene dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerata parto prematuro e dà diritto all’astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi e al relativo trattamento economico di maternità.

Se l’interruzione avviene prima di tale termine, l’interruzione di gravidanza viene considerata giuridicamente aborto e dà diritto alla stessa tutela sanitaria della malattia.

Nuove tutele e indicazioni in vigore dal 13 agosto 2022

Con il Decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105 vengono introdotte importanti novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale, a favore di un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: La disciplina dei trattamenti connessi a maternità e congedi parentali fa riferimento all’art. 12, ccnl 2006/09.     È contenuta nel Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), nel D.Lgs. 105/2022  e nella direttiva UE 2019/1158.

  • Congedo maternità docenti e ATA a tempo indeterminato e determinato:
  • Come funziona
  • Quale documentazione presentare alla scuola
  • Come richiedere la gravidanza a rischio
  • Interruzione della gravidanza
CONGEDO DI PATERNITÀ obbligatorio ed indennità

Esteso a 10 giorni lavorativi coperti da una indennità pari al 100% della retribuzione.

La configurazione di un congedo di paternità obbligatorio e autonomo rispetto a quello alternativo, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi al parto (sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino), della durata di 10 giorni (20 nel caso di parti plurimi), interamente retribuito (art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 105/2022).

La configurazione come congedo alternativo del congedo di paternità che spetta al padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 2, co. 1, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022).

CONGEDI PARENTALI

Nove (9) i mesi di congedo coperti con un’indennità pari al 30% della retribuzione e fruibili entro i 12 anni di età del/la figlio/a. 
In particolare, ciascun genitore potrà avere 3 mesi di congedo non trasferibile all’altro genitore, per un totale di 6 mesi, a cui si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, fruibile tra i genitori in alternativa tra loro. In presenza di un solo genitore o di un genitore con affidamento esclusivo, la durata massima del congedo per i figli fino a 12 anni di età è di 11 mesi.

L’estensione dal sesto al dodicesimo anno di vita del bambino della corresponsione dell’indennizzo già previsto e pari al 30% della retribuzione (per i dipendenti pubblici, in base ai relativi contratti collettivi, tale indennità è generalmente pari, per i primi trenta giorni, al cento per cento della retribuzione) che spetta per ciascuna delle seguenti fattispecie (art. 34 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022):

  • per tre mesi, non trasferibili, a ciascun genitore lavoratore. In precedenza, tale indennità era riconosciuta per sei mesi in via cumulativa tra i due genitori;
  • un ulteriore periodo di tre mesi, alternativo tra i due genitori e dunque per un solo genitore;
  • per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore;
  • per tutti i periodi di congedo fruibili dal soggetto, qualora il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione o qualora si rientri nelle fattispecie di prolungamento del congedo relativo ad un minore disabile (nel qual caso i genitori di figlio disabile minore di 12 anni possono usufruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro che si aggiunge al congedo parentale ordinario e che, insieme a questo, non può superare i tre anni.
DIRITTO AL LAVORO AGILE

La legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 485, L. 145/2018) aveva previsto l’obbligo, per i datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Il D.Lgs. n. 105/2022, di recepimento della direttiva 2019/1158, ha operato una revisione dei suddetti criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile. Attualmente, tale priorità concerne:

  • i dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile o dei permessi previsti dalla normativa vigente per l’assistenza ad una persona con disabilità;
  • i dipendenti aventi almeno un figlio fino a 12 anni di età o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave;
  • i dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare.
SMART WORKING

Viene prevista la priorità di accesso per genitori, caregiver e persone con disabilità.

UNIONI CIVILI

Si ribadisce l’equiparazione ai coniugi di coloro che sono uniti civilmente e si introduce quella dei conviventi di fatto per la fruizione dei benefici della Legge 104/92.

La scheda sulla maternità è stata curata da Giovanni Giannone ed aggiornata alle nuove disposizioni da Miriam Innocenti