Con riferimento all’oggetto, nell’imminenza dell’avvio delle operazioni per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato da GPS per l’a.s. 2023/2024, si invitano i docenti:
a) destinatari di nomina in ruolo da graduatorie di merito o da GAE;
b) destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis del D.L.
73/2021 (concorso straordinario bis);
c) destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell’art. 5 ter del D.L. 228/21
(prima fascia sostegno GPS, ex art. 59, co. 4, DL 73/21);
che intendano prendere servizio a partire dall’1/9/2023 nelle sedi assegnate e che si siano, al contempo, candidati anche sul sistema INS per l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 da GaE e GPS per la medesima classe di concorso oggetto di nomina e/o per altre classi di concorso, a valutare la possibilità di presentare formale rinuncia alla partecipazione a tale fase per l’a.s. 2023/24 per la medesima classe di concorso oggetto di ruolo o anche per le altre classi di concorso, se non interessati ad avvalersi dell’art. 36 del CCNL scuola.
A tal fine si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 3, co. 3, D.M. 138/23 che prevede: “L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato”.
Ne consegue che i docenti che si trovino ad essere tenuti allo svolgimento dell’anno di formazione e prova, non potranno avvalersi di quanto previsto dall’art. 36 del CCNL.
Sentenza sul reitero dei contratti
Con sentenza n. 10 del 15 gennaio 2026 il Tribunale di Novara, nella persona della Dott.ssa Giulia Cassano, ha...



