La legge 104 è la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili il cui scopo, in estrema sintesi, è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e della socializzazione e integrazione. La legge si rivolge alla persona disabile, ossia alla persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ne riduce le capacità di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare uno svantaggio sociale e di emarginazione.
La legge, inoltre, si applica
L’accertamento dell’handicap, degli interventi necessari e della capacità complessiva residua sono effettuati dall’unità sanitaria locale mediante commissioni mediche.
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire alternativamente di:
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di:
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il 2° grado e i parenti/ affini entro il 3° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:
I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2014 pari ad Euro 47.351,12).
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, co 5, D.lgs. 151/2001).
In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio” del congedo straordinario.
Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.
Il congedo straordinario non può essere richiesto:
I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. In altre parole, nell’ambito familiare, un solo parente può richiedere i permessi.
La prima cosa da fare per richiedere il verbale di Legge 104 con handicap grave, per il familiare che si assiste, è il certificato introduttivo rilasciato dal medico di base contenente l’anamnesi. Il medico procederà direttamente all’invio telematico all’INPS. Poi, rilascia il numero di protocollo dell’effettivo invio al richiedente.
La seconda fase è quella di inviare domanda di Legge 104 all’INPS, inserendo all’interno della domanda il numero di protocollo rilasciato dal medico di base.
L’INPS riceve l’istanza e convoca a visita di controllo il familiare richiedente. La visita di controllo sarà effettuata da una commissione medica dell’ASL.
La domanda di Legge 104 può essere inoltrata direttamente dal sito INPS tramite le credenziali di accesso (SPID, CNS o CIE). È possibile inviare la domanda tramite il contact center INPS e INAIL al numero 803 164. Infine, è possibile rivolgersi ad un patronato che gratuitamente procederà ad inviare la pratica.
Dopo la visita, la commissione medica può richiedere altri accertamenti se la diagnosi non è chiara. Infine, rilascia il verbale attestante l’handicap del soggetto richiedente.
Per accedere alle varie agevolazioni il verbale deve contenere l’handicap grave ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3.
La scheda sulla legge 104 è stata curata da Paolo D'Italia
L'art. 28 del Ceni Scuola 2016/2018, confermando le disposizioni del Ceni Scuola 2007 In materia di orario dei docenti, prevede che gli impegni orari dei docenti siano conferiti 111 forma scritta sulla base del piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti; il docente può essere impiegato parzialmente o totalmente sulle attività di potenziamento, Solo la quota oraria non destinata ad attività programmate può essere utilizzata per supplenze fino a 10 giorni.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Ccnl 2007 e sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali all'insegnamento.
Attività di insegnamento
Personale della scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali.
Personale della scuola primaria: 22 ore, più 2 da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica collegiale dei docenti operanti sulle classi. Eventuali quote non utilizzate nell’ambito delle 22 ore in attività frontale e di assistenza alla mensa sono destinate, previa programmazione, ad attività di arricchimento o di recupero individualizzato, o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri. Se non programmate in tal senso, le ore sono destinate alla copertura delle assenze fino a 5 giorni nel plesso di servizio.
Personale della scuola secondaria di I e II grado: 18 ore settimanali. In caso di orario inferiore alle 18 ore, si completa mediante la copertura di ore disponibili in classi collaterali, in interventi didattici ed educativi integrativi, o con l’utilizzazione in eventuali supplenze.
Attività funzionali all’insegnamento
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente, previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Adempimenti individuali dovuti:
Attività di carattere collegiale:
Il Piano Annuale delle attività (con conseguenti impegni del personale docente) è predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti. Di tale Piano viene data informazione alla RSU e alle OO.SS. per la contrattazione integrativa di istituto.
Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive (art. 25, Ceni 2007) possono essere di insegnamento e funzionali all’insegnamento, in entrambi i casi deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con il piano dell’offerta formativa.
Possono quindi consistere nello svolgimento di compiti relativi a:
Ore eccedenti
Sono le ore, eccedenti l’orario d’obbligo, che non rientrano nelle attività aggiuntive cioè:
Le mansioni dell’assistente amministrativo (area B), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03, sono:
Le mansioni del collaboratore scolastico (area A), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03, sono:
Orario di lavoro
L’orario di lavoro del personale Ata è regolato dall’articolo 51 del CCNL 2007:
Le mansioni dell’assistente tecnico (area B), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03, sono:
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto , con grado di responsabilità diretta , alla custodia , alla verifica , alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza;
Orario di lavoro
L’orario di lavoro del personale Ata è regolato dall’articolo 51 del CCNL 2007:
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
La scheda sul mansionario è stata curata da Dario Caelli
Nella tabella allegata viene fornito un quadro dettagliato delle modalità di pensionamento a partire dal 1 settembre 2023 [vedi tabella]
MALATTIA
Comunicare al Dirigente Scolastico l’assenza entro l’inizio delle lezioni. Il certificato medico viene trasmesso dal medico curante all’Inps.
Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nell’ultimo triennio.
Per i primi 9 mesi di malattia nel triennio spetta l’intera retribuzione fissa mensile compresa la retribuzione professionale per i docenti ed il compenso individuale accessorio per il personale ATA.
Per i successivi 3 mesi il trattamento si riduce al 90% e per i restanti 6 mesi al 50%.
Per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia lo stipendio è ridotto di ogni emolumento diverso dal trattamento economico fondamentale e di ogni trattamento economico accessorio; la riduzione non si applica per le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o a causa di servizio e per gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
Per le visite specialistiche l’assenza è giustificata mediante attestazione redatta dal medico della struttura anche privata.La visita fiscale è di competenza esclusiva dell’Inps; il dipendente deve essere reperibile dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di ogni giorno compresi i giorni non lavorativi e i festivi.
FERIE
Richiesta al Dirigente Scolastico per i docenti; al DSGA personale ATA. Nell’anno spettano 32 giorni lavorativi da fruire per i docenti e il personale educativo durante la sospensione delle lezioni. Durante il resto dell’anno il personale docente ed educativo può usufruire di 6 giorni sostituito con altro personale in servizio.
Per i neoassunti, per i primi tre anni, 30 giorni.
FESTIVITÀ SOPPRESSE
Richiesta al Dirigente Scolastico per i docenti; al DSGA personale ATA. Spettano 4 giorni lavorativi da fruire, per i docenti e il personale educativo nei periodi in cui non si svolge attività didattica.
DIRITTO ALLO STUDIO
Il personale interessato presenta domanda all’Amministrazione che redige apposite graduatorie; gli aventi diritto nel periodo 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno possono chiedere di volta in volta i permessi al dirigente scolastico, certificando la frequenza entro il termine dell’anno solare. La misura massima è di 150 ore annue.
ASPETTATIVA
L’aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni e non utile ai fini giuridici ed economici, è stata estesa anche a motivi di studio e di ricerca. La durata massima è di un anno continuativo.
DOTTORATO DI RICERCA
Si ha diritto alla concessione di un congedo straordinario della durata del corso da frequentare.
MATERNITÀ
È possibile chiedere di lavorare fino a 1 mese dalla data presunta del parto, prolungando a 4 mesi il periodo successivo.
Entro il primo anno di vita del bambino è possibile chiedere la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro per allattamento; 2 ore al giorno con orario di servizio di 6 ore o superiore; 1 ora con orario di servizio inferiore a 6 ore.
Fino al compimento dei 12 anni del figlio entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, hanno diritto, anche contemporaneamente, all’astensione dal lavoro per periodi continuativi o frazionati nella seguente misura:
6 mesi individualmente;
10 mesi da parte di entrambi i genitori o dell’unico genitore.
Per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro senza limiti di tempo.
Fra i 3 e gli 8 anni del bambino 5 giorni all’anno non retribuiti. In caso di adozione o affidamento di minore con età compresa tra 6 e 12 anni l’astensione può essere fruita nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia.
Nei primi 3 anni di vita del bambino per ciascun anno i primi 30 giorni di assenza sono retribuiti per intero.
CURE PER INVALIDI
I lavoratori invalidi civili con riduzione riconosciuta superiore al 50% possono fruire di 30 giorni all’anno per cure. Alla domanda va allegata la documentazione rilasciata dalla struttura pubblica; il periodo è escluso dal computo delle assenze per malattia.
ASSENZE PER DISABILE GRAVE
permessi di 3 giorni al mese possono essere accordati ad un unico lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Il lavoratore che usufruisce dei permessi che risiede oltre i 150 Km dalla residenza del familiare assistito ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento della residenza dell’assistito.
Il congedo straordinario della durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa spetta:
PERMESSI RETRIBUITI
Il personale della scuola ha diritto a
I permessi sono retribuiti e concessi a prescindere dei motivi facendo riferimento solo all’adeguatezza della documentazione prodotta.
PERMESSI BREVI
Al personale docente anche a tempo determinato possono essere concessi per particolari esigenze personali brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero. Entro due mesi lavorativi è fatto obbligo di recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Ai docenti e ai dirigenti scolastici spetta, dopo il superamento del periodo di prova, un’aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico fruibile, non in modo frazionato, ogni 10 anni.
MALATTIA
Il supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto, fin dal primo anno di servizio, alla conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi nel triennio. In ciascun anno la retribuzione sarà intera per il primo mese e nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il supplente ha diritto alla conservazione del posto senza assegni con interruzione della maturazione dell’anzianità di servizio.
Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie ha diritto ad un periodo massimo di assenza per malattia di 30 giorni per anno scolastico con retribuzione al 50% e maturazione dell’anzianità di servizio.
FERIE
Il supplente matura il diritto alle ferie proporzionalmente ai giorni di servizio prestati nel corso dell’anno scolastico da godere, su richiesta, durante il periodo di sospensione delle lezioni.
ASPETTATIVA
L’aspettativa spetta, alle stesse condizioni, anche al personale a tempo determinato e può essere richiesta limitatamente alla durata del rapporto di lavoro.
PERMESSI
Al personale a tempo determinato possono essere concessi:
MATERNITÀ
Il personale in congedo per maternità o in interdizione non può assumere servizio in caso di chiamata per stipula di un nuovo contratto e non può proseguire la prestazione lavorativa se il periodo di astensione inizia nel corso del contratto.
Alla scadenza del rapporto di lavoro spetterà per il restante periodo di congedo una indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita.
La lavoratrice che abbia cessato l’ultimo periodo di servizio entro i 60 giorni che precedono il congedo per maternità ha diritto ad una indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione.
La scheda sulle assenze è stata curata da Paolo D'Italia
Tra le conseguenze derivanti dall’esistenza del contratto di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali.
Il potere disciplinare del datore di lavoro ha lo scopo di tutelare l’organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente.
La sanzione disciplinare non è che l’ultimo atto di una procedura (procedimento disciplinare) i cui termini e fasi sono precisamente sanciti dalla legge e dai contratti di lavoro.
In sintesi l’intera procedura disciplinare si articola nelle seguenti fasi:
Sono individuate nel CCNL (2016-2018) al Titolo III, art. 10-17.
Art 12, comma 1.
Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
Art. 12, comma 2.
Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 12, comma 4.
Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
Art. 13, codice disciplinare.
L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall'accadimento del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il dirigente scolastico, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
La scheda sulla contestazione è stata curata da Dario Caelli
Gli importi riportati nelle tabelle che seguono si riferiscono al contratto scaduto nel 2018, senza gli aumenti che potranno essere applicati per il periodo 2018-2021 e senza gli ulteriori adeguamenti che si auspica facciano parte del rinnovo successivo.
Retribuzione del personale della scuola (al 31/12/2018). Visualizza le Tabelle Docenti
Gli importi riportati nelle tabelle che seguono si riferiscono al contratto scaduto nel 2018, senza gli aumenti che potranno essere applicati per il periodo 2018-2021 e senza gli ulteriori adeguamenti che si auspica facciano parte del rinnovo successivo.
Retribuzione del personale della scuola (al 31/12/2018). Visualizza le tabelle del personale ATA
Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31/12/2007 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica.
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo:
Gli importi (lordi) sono quelli in vigore a marzo 2019.
L'elemento perequativo, previsto nel contratto fino al 31 dicembre 2018, è stato reso strutturale con la legge di stabilità per il 2019. Spetta per 12 mesi (non va in tredicesima).
Sono erogate per 12 mesi (quindi non vanno in tredicesima) anche CIA e RPD Per il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) l'indennità di direzione (IDD) riportata in tabella è quella fissa, corrisposta per 12 mensilità; ad essa si aggiunge l'indennità variabile, il cui importo è legato a tipologia, dimensione e complessità dell'istituzione scolastica di servizio.
Non sono indicate le voci stipendiali accessorie legate ad attività aggiuntive retribuite a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF)
A decorrere dal 1° aprile 2019, in mancanza di rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2018, ha luogo la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2 c. 6 del CCNL 2016/18. L'importo dell'IVC è determinato in misura pari al 30% della previsione Istat dell'andamento inflattivo. A decorrere dal 1° luglio 2019, sempre in mancanza di rinnovo del CCNL, l'importo dell'IVC viene rideterminato in misura pari al 50% dell'inflazione prevista.
L'importo dell'IVC viene riassorbito dagli incrementi economici in sede di rinnovo del CCNL.
La scheda sulla retribuzione è stata curata da Dario Caelli
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L’art. 16, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 151/2001 prevede che è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto per la flessibilità del congedo di maternità. La lavoratrice che aspetta un bambino ha diritto a 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro. In genere, l’astensione si suddivide nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi successivi alla nascita, salvo la scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1 mese +4 mesi) della lavoratrice.
Quale documentazione presentare alla scuola
L’art. 21 del D. Lgs n. 151/2001 dispone che: “Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione”.
Bisogna presentare in segreteria il certificato medico, con l’indicazione della data presunta del parto, prima dell’inizio del congedo di maternità. Nel caso dei dipendenti della scuola l’indennità di maternità non viene erogata dall’INPS, per cui la madre lavoratrice deve consegnare il certificato esclusivamente alla scuola presso cui presta servizio. In caso di contratto a tempo determinato, questo, essendo a termine, scadrà anche se si è in maternità, fermo restando il diritto di chiedere l’indennità di disoccupazione al termine della maternità obbligatoria.
Dopo il parto
L’art. 21 del D. Lgs n. 151/2001 dispone che: “La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” Non c’è alcun adempimento da ottemperare nei confronti dell’INPS.
Interdizione per complicanze della gravidanza (art. 17 del d.lgs 151/2001)
Per ottenere l’interdizione per complicanze della gestazione bisogna presentare domanda al Dirigente della scuola allegando la ricevuta rilasciata dall’ASL. Per ottenere questa ricevuta è necessario presentare alla ASL stessa il certificato del proprio ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e le complicanze della gestazione. L’Asl rilascia una ricevuta in duplice copia, delle quali una va consegnata a scuola. Nel caso in cui il ginecologo sia privato, non lavori per un ente pubblico, la Asl deve disporre entro 7 giorni l’accertamento di quanto dichiarato. Se l’accertamento non avviene entro la scadenza dei sette giorni la domanda viene considerata accolta.
Se l’interruzione della gravidanza avviene dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerata parto prematuro e dà diritto all’astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi e al relativo trattamento economico di maternità.
Se l’interruzione avviene prima di tale termine, l’interruzione di gravidanza viene considerata giuridicamente aborto e dà diritto alla stessa tutela sanitaria della malattia.
Con il Decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105 vengono introdotte importanti novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale, a favore di un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: La disciplina dei trattamenti connessi a maternità e congedi parentali fa riferimento all’art. 12, ccnl 2006/09. È contenuta nel Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), nel D.Lgs. 105/2022 e nella direttiva UE 2019/1158.
Esteso a 10 giorni lavorativi coperti da una indennità pari al 100% della retribuzione.
La configurazione di un congedo di paternità obbligatorio e autonomo rispetto a quello alternativo, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi al parto (sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino), della durata di 10 giorni (20 nel caso di parti plurimi), interamente retribuito (art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 105/2022).
La configurazione come congedo alternativo del congedo di paternità che spetta al padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 2, co. 1, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022).
Nove (9) i mesi di congedo coperti con un’indennità pari al 30% della retribuzione e fruibili entro i 12 anni di età del/la figlio/a.
In particolare, ciascun genitore potrà avere 3 mesi di congedo non trasferibile all’altro genitore, per un totale di 6 mesi, a cui si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, fruibile tra i genitori in alternativa tra loro. In presenza di un solo genitore o di un genitore con affidamento esclusivo, la durata massima del congedo per i figli fino a 12 anni di età è di 11 mesi.
L'estensione dal sesto al dodicesimo anno di vita del bambino della corresponsione dell'indennizzo già previsto e pari al 30% della retribuzione (per i dipendenti pubblici, in base ai relativi contratti collettivi, tale indennità è generalmente pari, per i primi trenta giorni, al cento per cento della retribuzione) che spetta per ciascuna delle seguenti fattispecie (art. 34 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022):
La legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 485, L. 145/2018) aveva previsto l'obbligo, per i datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Il D.Lgs. n. 105/2022, di recepimento della direttiva 2019/1158, ha operato una revisione dei suddetti criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile. Attualmente, tale priorità concerne:
Viene prevista la priorità di accesso per genitori, caregiver e persone con disabilità.
Si ribadisce l’equiparazione ai coniugi di coloro che sono uniti civilmente e si introduce quella dei conviventi di fatto per la fruizione dei benefici della Legge 104/92.
La scheda sulla maternità è stata curata da Giovanni Giannone ed aggiornata alle nuove disposizioni da Miriam Innocenti