Cisl Scuola Sondrio

Faq

Faq Contratto

In questa pagina trovate alcune delle domande e relative risposte più frequenti che interessano il personale della scuola. Le abbiamo divise per argomento in modo da facilitare la ricerca e la lettura. Le faq (Frequently Asked Questions) sono aggiornate alle ultime disposizioni normative e pertanto sono quelle che attualmente sono in vigore. Se le risposte che cercate non sono presenti in questa pagina, potete chiedere una consulenza ad una delle nostre sedi territoriali utilizzando il form di prenotazione appuntamento.

Ferie

Norme regolate da artt. 13 ccnl 2016/18 e 38 ccnl 2019/21

Quanti giorni di ferie mi spettano?

Docenti:

  • 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3
  • 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Ata:

  • 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3
  • 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Attenzione: le ferie non sono riducibili per assenze per malattia, per assenze parzialmente retribuite o per sciopero

Quando posso prendere le ferie?

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.

Cosa succede con le ferie non godute?

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Docenti e ATA sono tenuti all’obbligo di reperibilità durante le ferie?

Al personale docente e ATA di ruolo spettano 30 giorni di ferie con un’anzianità di servizio non superiore a tre anni, 32 giorni con un’anzianità di servizio di più di tre anni. In merito all’obbligo di reperibilità durante le ferie, la sentenza numero 27057/2013 della Cassazione ha precisato che

il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99). Il lavoratore è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie”.

Maternità

Norme regolate dal d.LGS. 151/2001 e art. 34 ccnl 2019-2021

Quanti giorni di congedo di maternità mi spettano?

La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito: 

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; 
  • durante i tre mesi successivi al parto.
Fino a quando posso lavorare prima del congedo di maternità obbligatorio?

Se la futura mamma gode di buona salute e la gravidanza procede senza alcun problema, è possibile portare avanti la propria attività professionale fino all’ottavo mese, iniziando il congedo di maternità quattro settimane prima della data presunta del parto.

Congedo paternità, quando il padre insegnante ne ha diritto?

Il congedo di paternità, che si identifica in tutto o in parte con quello di maternità, è attribuito solo in sostituzione di quello di maternità e il padre ne può usufruire esclusivamente nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni:

  • in caso di morte o di grave infermità della madre;
  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre;
  • in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.
  • se figlio in adozione o affidamento: In caso di rinuncia della madre al diritto al congedo di maternità.

Si tratta di specifiche situazioni in cui il figlio appena nato non può usufruire dell’assistenza materna e nelle quali il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.

Il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità il quale spetta anche nei casi in cui la madre non sia una lavoratrice.

In tutti i casi previsti dall’art. 28 del T.U., il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, correlato, quanto alla sola durata, alla eventuale fruizione del congedo di maternità da parte della madre (ovviamente lavoratrice). In tale ipotesi, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre, compresi quindi i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro.

Riferimenti normativi: 

Capo IV del D. Lgs. n. 151/2001 (art. 28) e successive modificazioni; circolare INPS n. 32/2006.

“In caso di nascita, affidamento o adozione, avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, spettano al padre lavoratore dipendente 10 giorni di congedo obbligatorio, a cui si aggiunge un ulteriore giorno di congedo facoltativo.

N.B.: tale possibilità non è ancora recepita per il dipendente pubblico”

Genitori entrambi lavoratori della scuola, possono usufruire del congedo parentale nello stesso periodo?

Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 151/2001), ovvero 10/11 mesi concessi ad entrambi.

Il congedo parentale spetta a tutto il personale in servizio (docente e ATA), sia a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato.

Quanti giorni di preavviso occorrono per fruire del congedo parentale?

Il congedo parentale va chiesto con almeno 15 giorni di preavviso

Il congedo parentale è compatibile con le supplenze?

Ovviamente, il congedo parentale può essere richiesto dal supplente solo dopo la presa di servizio, cioè dopo aver formalizzato il proprio rapporto di lavoro. 

Inoltre, se intervengono fatti gravi e dimostrabili, il congedo parentale può essere richiesto anche 48 ore prima dall’astensione dal lavoro.

Malattia

Norme regolate dall'art. 17 del contratto 2007

In quali orari la visita fiscale?
Le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici e, quindi, anche il personale della scuola, sono effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, (compresi domeniche e festivi.
Facciamo presente alla lettrice che:
* L’obbligo di reperibilità, in caso di visita fiscale, dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e nei festivi se tali giorni sono ricompresi nella certificazione medica.
* Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Pertanto, il dipendente, in tutto il periodo di malattia (stesso evento morboso) può essere sottoposto a più visite fiscali. Ovviamente anche nei giorni festivi sempreché tali giorni siano ricompresi nella certificazione.
* Il dipendente assente per malattia, se intende variare l’indirizzo di reperibilità dichiarato all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando dove può essere reperito;
* Il dipendente e può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.
È possibile la visita fiscale nel primo giorno di malattia?

L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 17 e dalle ore 17 alle ore 19.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008). L’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro sempre entro cinque giorni dall’inizio della malattia come previsto dal CCNL comparto scuola.

Come si calcola il periodo di comporto e quale retribuzione spetta?

Il periodo di comporto è il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del CCNL del 29.11.2007, tale periodo è di 18 mesi. In casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne faccia richiesta, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. In occasione di ogni episodio morboso sarà quindi necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto. Il datore di lavoro pubblico verificato il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso: 100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi.

Che cos'è il periodo di comporto?

Il periodo di comporto altro non è che il periodo massimo di assenze per malattia che un lavoratore dipendente può fare senza correre rischi. La durata massima di assenza per malattia consentita, questo è il periodo cosiddetto di comporto, superato il quale, il lavoratore subordinato può rischiare il licenziamento.

Per quali assenze è prevista una decurtazione dello stipendio?

La decurtazione dello stipendio viene applicata per i primi dieci GIORNI di malattia, anche ad eventi morbosi dalla durata di un solo giorno.

Nel caso in cui la durata della malattia sia superiore a 10 giorni, la decurtazione si applica sino al 10° giorno, mentre non sarà più applicata dall’11° in poi.

La trattenuta sullo stipendio, in definitiva, si applica per i primi 10 giorni di malattia, a prescindere dalla durata, sia essa di un solo giorno o superiore a dieci.

Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. In occasione di ogni episodio morboso sarà quindi necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto. Il datore di lavoro pubblico verificato il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso: 100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi.

L’assenza per gravi patologie è soggetta alla decurtazione retributiva?

L’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008 prevede espressamente che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. […]”. Pertanto, alla luce di quanto previsto in materia di assenze per malattia dall’art. 17, comma 9, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, sono escluse dall’ambito di applicazione della decurtazione in esame tutte le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a day-hospital correlati a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ivi inclusi i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle citate terapie.

Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale.

LEGGE 104/92

Norme regolate dalla Legge 104/92

Requisiti per i benefici della Legge 104

Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadratoal comma 1 dell’art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione puòrichiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell’handicap. Menzione a parte merita invece la c.d. “situazione di gravità prevista dal comma 3 dell’art.3, il quale recita: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”; gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

Requisiti per ottenere i permessi

A supporto della domanda per ottenere i permessi retribuiti e per il buon esito della stessa, c’è bisogno di alcuni requisiti fondamentali. Nello specifico, sia che il disabile chieda per sé stesso i permessi sia che gli stessi siano chiesti da uno dei soggetti che lo assiste (previsti dalla normativa), sarà necessario:

  • lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente
  • essere lavoratori dipendenti (ne rimangono esclusi, quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici ed i lavoratori agricoli solo se occupati a giornata)
  • che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura sanitaria.

Nella circolare n. 32/2012 l’INPS ha precisato che nelle ipotesi in cui il disabile in situazione di gravità debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; quando è in stato vegetativo o in fin di vita; o ancora quando gli stessi medici della struttura ne certifichino la necessità, i permessi retribuiti per assistere la persona disabile ricoverata possono essere eccezionalmente richiesti.

i permessi previsti dalla Legge 104

I “permessi retribuiti”, previsti dall’art. 33 al comma 3 della Legge 104 consistono nel permesso, retribuito sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, di astenersi da lavoro.

In attuazione della Direttiva Europe 2019/1158 il D.lgs n. 105/2022, in vigore da agosto 2022 ha modificando l’art. 33 della Legge 104 introducendo alcune novità su questi permessi. L’agevolazione è riconosciuta a determinati soggetti ed in presenza di alcuni requisiti. Possono fruire dei permessi secondo quanto stabilito all’art.33 comma 3:

  • in prima persona coloro che disabili siano affetti da handicap in situazione di gravità

per assistere un portatore di handicap:

  • i familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi
  • i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).

In merito alle persone che assistono il disabile si ricorda che con l’entrata in vigore della Legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) e la pronuncia delle Corte costituzionale (sentenza n.213/2016) la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile è equiparata alle figure familiari o parentali del disabile (coniuge, parenti, affini) (INPS, Circolare n. 38/2017 e Circolare n. 36/2022).

L’art.33 dà contezza della misura dei permessi, stando alla norma e ai chiarimenti forniti dall’INPS. Il lavoratore disabile in situazione di gravità, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore

I genitori biologici o adottivi/affidatari, di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all’età del figlio, se questi ha meno di tre anni, possono – sempre in maniera alternativa- beneficiare di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • prolungamento del congedo parentale;

se invece l’età del figlio disabile in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • prolungamento del congedo parentale.

il coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto, i parenti e affini di persone disabili in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni possono fruire di:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

È inoltre possibile, nel caso di un disabile lavoratore che fruisca già dei permessi previsti dall’ art. 33 comma 6 L. 104/1992 per se stesso, la contemporanea fruizione dei permessi ex art. 33 comma 3 da parte dei soggetti che dovessero prestargli assistenza, sempre nel rispetto dei limiti imposti dallo stesso art. 33 della Legge 104 (punto 1 circ. INPS n. 39/2023).

Con l’inserimento del comma 6-bis dell’art.33 è precisato che i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui al comma 2 e comma 3 dello stesso articolo possono avere diritto di priorità nell’accesso al c.d. “lavoro agile” previsto dalla L. n. 81/2022 art. 18 comma 3-bis. 

Il congedo straordinario di cui alla Legge 104

Per comprendere cosa si intende per “Congedo straordinario” dobbiamo necessariamente partire dalla sua definizione cristallizzata nell’art. 4 comma 2 L. n. 53/2000: I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari… un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”

Trattasi della possibilità di astenersi dall’attività lavorativa, possibilità che, in presenza di un disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, l’art 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001- come modificato dal dlgs. n.105/2022- estende in ordine di priorità a:

  • il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” /della “parte dell’unione civile convivente” /del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (circ. INPS n. 39/2023 punto 3).

Il modificato comma 5 dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001 prevede che il diritto al congedo spetta anche: “nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo”; nella circolare n. 39/2023 l’INPS ha sottolineato che, laddove sia instaurata successivamente, la convivenza, deve essere garantita – mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’art.47 d.p.r. n. 445/2000- per tutta la durata del congedo.

La domanda per ottenere il congedo straordinario – corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave- va presentata all’INPS inviandola sempre telematicamente tramite i consueti canali o con l’aiuto di un patronato quale intermediario; una copia viene anche data al datore di lavoro. L’INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l’esito al richiedente.

Il fine di questo congedo “straordinario” è sempre quello di garantire assistenza alla persona portatrice di handicap, l’art. 42 prevede specificatamente che:

  • il lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta può fruire del congedo (quindi assentarsi dal lavoro) per un periodo massimo di due anni, tale lasso di tempo è da considerarsi complessivamente fra tutti gli aventi diritto ed in relazione ad ogni singola persona con disabilità grave;
  • chi usufruisce del congedo ha diritto a percepire un indennizzo, solitamente quantificato in virtù di tutte le voci fisse della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo straordinario;
  • l’importo dell’indennizzo calcolato come al punto che precede, non può ad ogni modo superare una soglia annua, che viene rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e resa nota dall’Inps con apposita circolare annua (ultima circolare INPS a tal proposito è la circ. n. 43 del 21 aprile 2023);
  • il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
  • l’indennità a carico dell’INPS viene solitamente anticipata dal datore di lavoro.

Al pari di quanto detto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario non può esser chiesto se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie mentre, a differenza di ciò che accade con i permessi del novellato art. 33 L. 104, può essere concesso ad un solo lavoratore per la stessa persona disabile.

Unica deroga viene concessa ai genitori (biologici, adottivi/affidatari) che possono alternativamente fruire del congedo compatibilmente con i permessi retribuiti, sempre che, avendo le misure come fine l’assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, quando uno dei genitori utilizza il permesso l’altro non può utilizzare il congedo e viceversa.

 

Part – Time

Requisiti per i benefici della Legge 104

Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadratoal comma 1 dell’art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione puòrichiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell’handicap. Menzione a parte merita invece la c.d. “situazione di gravità prevista dal comma 3 dell’art.3, il quale recita: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”; gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

Norme regolate dagli art. 39 e 58 del contratto 2016/18

QUANDO SI CHIEDE IL PART TIME?

Entro il 15 marzo di ogni anno il personale del comparto scuola può presentare domanda, per l’anno scolastico successivo, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Tale scadenza riguarda docenti, educatori ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato):

  • Docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
  • Personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
  • Personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
  • Personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)
CHI AUTORIZZA IL PART TIME?

DOCENTI E ATA

La domanda deve essere presentata, per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio, all’ufficio scolastico territoriale competente.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE POSSIBILI DI PART TIME NELLA SCUOLA?

DOCENTI E ATA

  • Part time orizzontale – prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi 
  • Part time verticale – prestazione ridotta per alcuni giorni della settimana, del mese o periodi dell’anno
  • Part time misto – combinazione tra le due precedenti tipologie
Docenti part time, devono partecipare a tutti i Collegi docenti?
La Corte di Cass. civ., Sez. lavoro, con Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019 ha stabilito che i docenti in part-time devono svolgere tutte le previste ore di attività funzionali all’insegnamento:
“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”

Permessi

Norme regolate dagli art. 15, 16 e 19 del contratto 2006/2009

PER QUALI CASI IL DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO HA TITOLO A FRUIRE DI PERMESSI RETRIBUITI?

Il personale docente a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

Fino a 8 giorni di permessi retribuiti per partecipare a concorsi e/o esami. 

Negli 8 giorni sono inclusi eventuali giorni per il viaggio qualora la sede del concorso o degli esami dovesse essere lontana dalla sede di servizio.

Fino a 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni singolo evento luttuoso relativo alla perdita di:

  • Coniuge,
  • Parente di primo o di secondo grado,
  • Affini di primo grado,
  • Componente la famiglia anagrafica o convivente.

Fino a 3 giorni per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Detti permessi non riducono le ferie, tranne le sei giornate di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL/SCUOLA; sono regolarmente retribuiti e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

IL personale Docente assunto a tempo determinato di quali permessi può fruire?

Il personale docente con contratto a tempo determinato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

  • 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari
  • 8 giorni non retribuiti per partecipazione a concorsi o esami.
  • 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parente di primo o di secondo grado, affini di primo grado, componente la famiglia anagrafica o convivente.
  • 15 giorni retribuiti da usufruire in modo continuativo per matrimonio.
Quante ore di permesso Può richiedere il personale Docente?

Il personale docente sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato ha diritto a usufruire di permessi brevi fino a un massimo di 2 ore giornaliere.

Detti permessi possono essere fruiti durante l’anno scolastico e non possono superare:

  • Le 18 ore per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • Le 22 ore per il personale docente della scuola primaria.
  • Le 25 ore per il personale docente della scuola dell’infanzia.

Tali permessi dovranno essere recuperati, su richiesta dell’istituzione, entro i due mesi successivi della fruizione, per il personale con contratto a tempo determinato entro la scadenza della nomina.

L’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

IL PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO PER QUALI CASI HA TITOLO A FRUIRE DI PERMESSI RETRIBUITI?

Il personale ATA a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

Fino a 8 giorni di permessi retribuiti per partecipare a concorsi e/o esami. 

Negli 8 giorni sono inclusi eventuali giorni per il viaggio qualora la sede del concorso o degli esami dovesse essere lontana dalla sede di servizio.

Fino a 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni singolo evento luttuoso relativo alla perdita di:

  • Coniuge,
  • Parente di primo o di secondo grado,
  • Affini di primo grado,
  • Componente la famiglia anagrafica o convivente.

Fino a 3 giorni per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Detti permessi non riducono le ferie

IL personale ATA assunto a tempo determinato di quali permessi può fruire?

Il personale ATA con contratto a tempo determinato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

  • 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari
  • 8 giorni non retribuiti per partecipazione a concorsi o esami.
  • 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parente di primo o di secondo grado, affini di primo grado, componente la famiglia anagrafica o convivente.
  • 15 giorni retribuiti da usufruire in modo continuativo per matrimonio.
Quante ore di permesso può richiedere il personale ATA?

Il personale ATA sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato ha diritto a usufruire di permessi brevi fino a un massimo di 18 ore nell’anno scolastico.

  • I permessi possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore è pari a sei ore
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale i permessi vengono riproporzionati

La sezione FAQ è curata dalla Segreteria Cisl Scuola Sondrio – Ultimo aggiornamento 4 marzo 2024