Cisl Scuola Sondrio

Faq

Faq Contratto

In questa pagina trovate alcune delle domande e relative risposte più frequenti che interessano il personale della scuola. Le abbiamo divise per argomento in modo da facilitare la ricerca e la lettura. Le faq (Frequently Asked Questions) sono aggiornate alle ultime disposizioni normative e pertanto sono quelle che attualmente sono in vigore. Se le risposte che cercate non sono presenti in questa pagina, potete chiedere una consulenza ad una delle nostre sedi territoriali utilizzando il form di prenotazione appuntamento.

Ferie

Norme regolate dall'art. 13 del contratto 2016/18

Quanti giorni di ferie mi spettano?

Docenti:

  • 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3
  • 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Ata:

  • 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3
  • 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Quando posso prendere le ferie?

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.

Cosa succede con le ferie non godute?

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Maternità

Norme regolate dall'art.12 del contratto 2016/18

Quanti giorni di congedo di maternità mi spettano?

La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito: 

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; 
  • durante i tre mesi successivi al parto.
Fino a quando posso lavorare prima del congedo di maternità obbligatorio?

Se la futura mamma gode di buona salute e la gravidanza procede senza alcun problema, è possibile portare avanti la propria attività professionale fino all’ottavo mese, iniziando il congedo di maternità quattro settimane prima della data presunta del parto.

Congedo paternità, quando il padre insegnante ne ha diritto?

Il congedo di paternità, che si identifica in tutto o in parte con quello di maternità, è attribuito solo in sostituzione di quello di maternità e il padre ne può usufruire esclusivamente nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni:

  • in caso di morte o di grave infermità della madre;
  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre;
  • in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.
  • se figlio in adozione o affidamento: In caso di rinuncia della madre al diritto al congedo di maternità.

Si tratta di specifiche situazioni in cui il figlio appena nato non può usufruire dell’assistenza materna e nelle quali il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.

Il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità il quale spetta anche nei casi in cui la madre non sia una lavoratrice.

In tutti i casi previsti dall’art. 28 del T.U., il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, correlato, quanto alla sola durata, alla eventuale fruizione del congedo di maternità da parte della madre (ovviamente lavoratrice). In tale ipotesi, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre, compresi quindi i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro.

Riferimenti normativi: 

Capo IV del D. Lgs. n. 151/2001 (art. 28) e successive modificazioni; circolare INPS n. 32/2006.

“In caso di nascita, affidamento o adozione, avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, spettano al padre lavoratore dipendente 10 giorni di congedo obbligatorio, a cui si aggiunge un ulteriore giorno di congedo facoltativo.

N.B.: tale possibilità non è ancora recepita per il dipendente pubblico”

Malattia

Norme regolate dall'art. 17 del contratto 2007

È possibile la visita fiscale nel primo giorno di malattia?

L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008). L’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro sempre entro cinque giorni dall’inizio della malattia come previsto dal CCNL comparto scuola.

Come si calcola il periodo di comporto e quale retribuzione spetta?

Il periodo di comporto è il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del CCNL del 29.11.2007, tale periodo è di 18 mesi. In casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne faccia richiesta, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. In occasione di ogni episodio morboso sarà quindi necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto. Il datore di lavoro pubblico verificato il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso: 100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi.

Che cos'è il periodo di comporto?

Il periodo di comporto altro non è che il periodo massimo di assenze per malattia che un lavoratore dipendente può fare senza correre rischi. La durata massima di assenza per malattia consentita, questo è il periodo cosiddetto di comporto, superato il quale, il lavoratore subordinato può rischiare il licenziamento.

Per quali assenze è prevista una decurtazione dello stipendio?

La decurtazione dello stipendio viene applicata per i primi dieci GIORNI di malattia, anche ad eventi morbosi dalla durata di un solo giorno.

Nel caso in cui la durata della malattia sia superiore a 10 giorni, la decurtazione si applica sino al 10° giorno, mentre non sarà più applicata dall’11° in poi.

La trattenuta sullo stipendio, in definitiva, si applica per i primi 10 giorni di malattia, a prescindere dalla durata, sia essa di un solo giorno o superiore a dieci.

Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. In occasione di ogni episodio morboso sarà quindi necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto. Il datore di lavoro pubblico verificato il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso: 100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi.

L’assenza per gravi patologie è soggetta alla decurtazione retributiva?

L’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008 prevede espressamente che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. […]”. Pertanto, alla luce di quanto previsto in materia di assenze per malattia dall’art. 17, comma 9, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, sono escluse dall’ambito di applicazione della decurtazione in esame tutte le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a day-hospital correlati a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ivi inclusi i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle citate terapie.

Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale.

Congedo Parentale

Norme regolate dall'art. 12 del contratto 2016/18

Genitori entrambi lavoratori della scuola, possono usufruire del congedo parentale nello stesso periodo?

Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 151/2001), ovvero 10/11 mesi concessi ad entrambi.

Il congedo parentale spetta a tutto il personale in servizio (docente e ATA), sia a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato.

Quanti giorni di preavviso occorrono per fruire del congedo parentale?

Il congedo parentale va chiesto con almeno 15 giorni di preavviso

Il congedo parentale è compatibile con le supplenze?

Ovviamente, il congedo parentale può essere richiesto dal supplente solo dopo la presa di servizio, cioè dopo aver formalizzato il proprio rapporto di lavoro. 

Inoltre, se intervengono fatti gravi e dimostrabili, il congedo parentale può essere richiesto anche 48 ore prima dall’astensione dal lavoro.

Part – Time

Norme regolate dagli'art. 39 e 58 del contratto 2016/18

QUANDO SI CHIEDE IL PART TIME?

Entro il 15 marzo di ogni anno il personale del comparto scuola può presentare domanda, per l’anno scolastico successivo, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Tale scadenza riguarda docenti, educatori ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato):

  • Docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
  • Personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
  • Personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
  • Personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)
CHI AUTORIZZA IL PART TIME?

DOCENTI E ATA

La domanda deve essere presentata, per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio, all’ufficio scolastico territoriale competente.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE POSSIBILI DI PART TIME NELLA SCUOLA?

DOCENTI E ATA

  • Part time orizzontale – prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi 
  • Part time verticale – prestazione ridotta per alcuni giorni della settimana, del mese o periodi dell’anno
  • Part time misto – combinazione tra le due precedenti tipologie

Permessi

Norme regolate dagli art. 15, 16 e 19 del contratto 2006/2009

PER QUALI CASI IL DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO HA TITOLO A FRUIRE DI PERMESSI RETRIBUITI?

Il personale docente a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

Fino a 8 giorni di permessi retribuiti per partecipare a concorsi e/o esami. 

Negli 8 giorni sono inclusi eventuali giorni per il viaggio qualora la sede del concorso o degli esami dovesse essere lontana dalla sede di servizio.

Fino a 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni singolo evento luttuoso relativo alla perdita di:

  • Coniuge,
  • Parente di primo o di secondo grado,
  • Affini di primo grado,
  • Componente la famiglia anagrafica o convivente.

Fino a 3 giorni per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Detti permessi non riducono le ferie, tranne le sei giornate di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL/SCUOLA; sono regolarmente retribuiti e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

IL personale Docente assunto a tempo determinato di quali permessi può fruire?

Il personale docente con contratto a tempo determinato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

  • 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari
  • 8 giorni non retribuiti per partecipazione a concorsi o esami.
  • 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parente di primo o di secondo grado, affini di primo grado, componente la famiglia anagrafica o convivente.
  • 15 giorni retribuiti da usufruire in modo continuativo per matrimonio.
Quante ore di permesso Può richiedere il personale Docente?

Il personale docente sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato ha diritto a usufruire di permessi brevi fino a un massimo di 2 ore giornaliere.

Detti permessi possono essere fruiti durante l’anno scolastico e non possono superare:

  • Le 18 ore per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • Le 22 ore per il personale docente della scuola primaria.
  • Le 25 ore per il personale docente della scuola dell’infanzia.

Tali permessi dovranno essere recuperati, su richiesta dell’istituzione, entro i due mesi successivi della fruizione, per il personale con contratto a tempo determinato entro la scadenza della nomina.

L’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

IL PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO PER QUALI CASI HA TITOLO A FRUIRE DI PERMESSI RETRIBUITI?

Il personale ATA a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

Fino a 8 giorni di permessi retribuiti per partecipare a concorsi e/o esami. 

Negli 8 giorni sono inclusi eventuali giorni per il viaggio qualora la sede del concorso o degli esami dovesse essere lontana dalla sede di servizio.

Fino a 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni singolo evento luttuoso relativo alla perdita di:

  • Coniuge,
  • Parente di primo o di secondo grado,
  • Affini di primo grado,
  • Componente la famiglia anagrafica o convivente.

Fino a 3 giorni per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Detti permessi non riducono le ferie

IL personale ATA assunto a tempo determinato di quali permessi può fruire?

Il personale ATA con contratto a tempo determinato, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

  • 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari
  • 8 giorni non retribuiti per partecipazione a concorsi o esami.
  • 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parente di primo o di secondo grado, affini di primo grado, componente la famiglia anagrafica o convivente.
  • 15 giorni retribuiti da usufruire in modo continuativo per matrimonio.
Quante ore di permesso può richiedere il personale ATA?

Il personale ATA sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato ha diritto a usufruire di permessi brevi fino a un massimo di 18 ore nell’anno scolastico.

  • I permessi possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore è pari a sei ore
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale i permessi vengono riproporzionati

La sezione faq è stata curata da Rosalba Buttaccio Tardio