Il D.M. 88 del 16 maggio 2024 ha innovato la procedura di reclutamento relativamente alla assegnazione delle supplenze, in specie quelle dette “brevi”.
Vale al pena rileggersi il comma 23 dell’art. 13.
23. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14.
La Nota Ministeriale 115135 del 25 luglio 2024 al punto 2 indica in modo abbastanza chiaro quale dovranno essere i passaggi a cui i Dirigenti degli Istituti sono tenuti ad adeguarsi per la procedura in questione:
Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.
Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:
1) indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
2) Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
3) Modalità e termini di presentazione istanze;
4) presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
5) Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve
avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
6) Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale;
7) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
8) Ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall’Istituzione scolastica.
Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.
Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14 dell’Ordinanza medesima.
In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), dell’Ordinanza ministeriale, si rinvia all’articolo 13 della medesima Ordinanza. Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12.
Si richiama infine quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio
competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.
Abbiamo aggiunto nel menu del nostro sito, in alto nella pagina, il link al sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale nella sezione dedicata agli interpelli.
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