La CISL Scuola Lombardia riporta, di seguito, il parere approfondito dell’Ufficio legale in merito ai temi stabilizzazione e risarcimento per abuso di contratti a tempo determinato.
Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti e di tutti i lavoratori interessati che con la sentenza n. 9550 del 14.04.2026 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la precedente pronuncia n. 30779 del 23 novembre 2025 con la quale aveva dichiarato non sanante il concorso riservato per i docenti di religione cattolica indetto con D.M. n. 9 del 2024 precisando altresì la tale circostanza potrebbe anche non essere più valutata con l’entrata in vigore della nuova disposizione dell’art. 36 del D.lgs. n. 165 del 2001 il quale introduce una specifica norma che dispone il solo risarcimento del danno nel caso di utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato nell’impiego pubblico.
Proprio per tale motivo la Suprema Corte di cassazione in altra causa ha disposto un rinvio all’udienza pubblica proprio in ragione della nuova applicazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 165 del 2001.
Qualsiasi notizia diversa diffusa in questi giorni, pertanto risulta tendenziosa e totalmente infondata in quanto è proprio la Suprema Corte di cassazione che ritiene che in base alla nuova disposizione normativa anche l’istituto della stabilizzazione potrebbe risultare non sanante essendo sempre e comunque dovuto il risarcimento del danno al lavoratore che sia stato vittima di un utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato nell’impiego pubblico.
la Cisl Scuola ha avviato l’iniziativa rivolta al personale docente di religione cattolica con contratti di lavoro a tempo determinato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Ed infatti con la recente decisione del 13 gennaio 2022, nella causa C-282/19 introdotta dal Tribunale di Napoli ai sensi dell’articolo 267 TFUE, con ordinanza del 13 febbraio 2019 contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania, la Corte Europea è intervenuta per valutare la conformità del diritto italiano che regola il rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 3, commi 4, 7, 8 e 9, della legge del 18 luglio 2003, n. 186) alla direttiva n. 70 del 1999.
Dopo una breve istruttoria ha ritenuto che “La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.”. In considerazione della decisione del Giudice Comunitario, la Cisl Scuola, inoltre, informa che per i rapporti già posti in essere, gli stessi docenti di religione cattolica potranno, attraverso un ricorso al giudice del lavoro competente, essere risarciti dal danno subito qualora avessero superato i 36 mesi di contratto di lavoro.
In questo modo è possibile proporre idonea istanza di messa in mora e procedere con i nostri legali di fiducia a richiedere il risarcimento del danno subito al fini di spingere il Ministero dell’Istruzione a procedere all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Si informa che il ricorso al Giudice del Lavoro sarà assolutamente gratuito per gli iscritti al sindacato Cisl Scuola rimanendo a carico del ricorrente solo il contributo unificato di legge.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
1) certificato di servizio completo;
2) copia dei contratti di lavoro a tempo determinato;
3) scheda con dati personali e contatti telefoni e mail
Contatta la nostra sede per avere maggiori informazioni.
La Segreteria
Cisl Scuola Lombardia



