Si è conclusa poco fa l’informativa sull’ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA.
Le date previste per la presentazione delle domande, attraverso le funzioni di Istanze on line, sono le seguenti:
- PERSONALE DOCENTE: dal 26 febbraio al 16 marzo;
- PERSONALE EDUCATIVO: dal 28 febbraio al 19 marzo;
- PERSONALE ATA: dall’8 marzo al 25 marzo.
Leggi le ordinanze:
- Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25 (O.M. 30 del 23/02/2024) –
- Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica a.s. 2024/2025 (O.M. 31 del 23/02/2024) –
QUALI SONO LE NOVITA’ PRINCIPALI?
Invitiamo alla lettura della scheda predisposta dalla CISL Scuola e scaricabile dal sito www.cislscuola.it o di seguito
I VINCOLI
Con l’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto il 21 febbraio 2024 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e con l’Ordinanza ministeriale siamo intervenuti:
– introducendo la preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica chiesta puntualmente;
– introducendo le deroghe di cui all’art.34 del CCNL sui vincoli ai trasferimenti previsti dall’art.399 del Testo unico dell’Istruzione e dall’at.13 del D.L.vo 59/2017 per i neo immessi in ruolo e per tutto il personale di ruolo;
– ampliando ulteriormente il concetto di caregiver (ricomprendendo non solo di disabili gravi e quelli con invalidità
personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3 ovvero genitori ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
– uniformando i vincoli previsti dall’art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un trasferimento interprovinciale dando concreta attuazione a quanto previsto dall’art.30, comma 4, punto a1) del CCNL);
– consentendo pertanto di presentare domanda di mobilità anche a coloro che avessero ottenuto mobilità interprovinciale su preferenza sintetica.
Di conseguenza, per le operazioni di mobilità per il 2024/25:
- i vincoli scattano esclusivamente per i movimenti ottenuti con preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) come previsto dall’articolo 2 comma 2 del CCNI 22/25
- il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di Comune, Distretto o Provincia viene rimosso. D’ora in poi il vincolo scatterà solo per le preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.
- L’accordo sottoscritto il 21 febbraio introduce un sistema di deroghe valide per tutti i docenti e Dsga che rientrino nelle seguenti condizioni:
- Genitori con figli minori di 12 anni;
- Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
- docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01;
- docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)
I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all’atto della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema. Tale avviso sarà finalizzato a informare l’interessato che la domanda di mobilità sarà accettata solo nel caso in cui sia certificato, secondo le indicazioni della O.M., il diritto derivante da una delle deroghe previste dal CCNI.
Vedi scheda a pag. 4
Vincoli operanti dai movimenti per il 2024/25
Il vincolo di permanenza triennale sulla scuola deriverà da:
- Movimento provinciale ottenuto su preferenza puntuale (istituzione scolastica) – art.2, comma 2 del CCNI 2022;
- Movimento interprovinciale ottenuto su preferenza puntuale (istituzione scolastica) – art.58, comma 2, lettera f) del D.L.73/2021 come applicato dal CCNI;
- Neo assunti a tempo indeterminato che non possono fruire di una delle deroghe previste dall’art.2, comma 3-bis del CCNI.