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Concorsi e giorni per gli esami

Scritto da: Caelli Dario

28 Novembre 2024

In merito ad alcuni quesiti pervenuti in merito al corretto utilizzo degli istituti contrattuali vigenti per la partecipazione alla procedura concorsuale degli insegnanti di religione cattolica e delle altre tipologie di posto o classe di concorso, si osserva e precisa quanto segue:

L’art. 35 del CCNL 2019/21 al comma 12 prevede che “Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, (personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica) ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione”. Ne consegue, che il personale IRC con contratto 30/6 oppure 31/08 potrà utilizzare i tre giorni di permesso per motivi personali retribuiti per la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto.

L’ art. 35, comma 14 prevede, inoltre, che al “personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”. Il successivo comma precisa però che “i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.

L’art. 15, comma 1 del CCNL 2007/2009 ad oggi vigente, prevede che “il personale a tempo indeterminato ha diritto sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami per 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. E’ fondamentale considerare che, le norme contrattuali devono essere lette ed interpretate tenendo conto di quanto previsto dal quadro normativo vigente. In particolare, l’art. 1, comma 2 della legge 186/2003 e l’art. 309, comma 3, del Dlgs. 297/1994 dispongono principi generali indiscutibili secondo cui agli insegnanti di religione cattolica si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e dalla contrattazione collettiva, e agli stessi, facendo parte della componente docente, devono essere garantiti gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.

Ciò considerato e premesso va tenuto conto, al fine di chiarire definitivamente i dubbi sollevati in tema di fruizione dei permessi per la partecipazione agli esami del personale di religione cattolica, anche quanto disposto del disposto normativo di cui dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988. Invero, dal combinato disposto delle norme sopra citate, è evidente che ai docenti incaricati di religione cattolica dopo 4 anni di insegnamento, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto collettivo nazionale per il personale assunto a tempo indeterminato. Pertanto, nel caso di cui trattasi, ricorrendo la fattispecie descritta, il personale docente IRC “stabilizzato” potrà beneficiare degli 8 giorni di permesso retribuito previsti dal contratto per la partecipazione al concorso.

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